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Sez. 3, Sentenza n. 3474 del 29/11/1971 (Rv. 355104 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - INTERRUZIONE - PER MORTE OD INCAPACITA DELLE PARTI - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - DIFFERENZE - ONERE DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DELL'EVENTO INTERRUTTIVO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355104-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - INTERRUZIONE - PER MORTE OD INCAPACITA DELLE PARTI - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - DIFFERENZE - ONERE DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DELL'EVENTO INTERRUTTIVO - INSUSSISTENZA.*

La disciplina dettata dall'art 300 cod proc civ, per cui l'interruzione del processo non e automatica ma richiede la preventiva dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera del procuratore della parte cui l'evento si riferisce, va applicata solo in relazione e nel corso della fase in cui l'evento si verifica, cioe nel periodo tra la citazione e la discussione; per contro l'art 328 cod proc civ, dettando Disposizioni in ordine alla decorrenza dei termini per l'impugnazione, quando la morte o la perdita della capacita di una delle parti avvenga in pendenza di tali termini, si limita a sancire l'interruzione e la proroga di tali termini in un momento successivo non solo alla chiusura della discussione ma alla pubblicazione e alla notificazione della sentenza. Pertanto, nell'ipotesi dell'art 328 cod proc civ non sussiste l'Onere di cui all'art 300 cod proc civ, cioe della notificazione o della comunicazione dell'evento interruttivo, si da potersi considerare, in caso di inadempimento del predetto Onere, come non avvenuto - agli effetti processuali - l'evento stesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)