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Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 06/12/1977 (Rv. 388931 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - INTERRUZIONE - MORTE DELLA PARTE DURANTE IL DECORSO DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE - INTERRUZIONE O PROROGA DEL TERMINE - SUSSISTENZA - ESTENSIONE - COMUNICAZIONE O NOTIFICAZIONE DELL'EVENTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388931-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - INTERRUZIONE - MORTE DELLA PARTE DURANTE IL DECORSO DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE - INTERRUZIONE O PROROGA DEL TERMINE - SUSSISTENZA - ESTENSIONE - COMUNICAZIONE O NOTIFICAZIONE DELL'EVENTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

La morte della parte, verificatasi durante il decorso del termine per impugnare, determina, nei confronti di tutti i contendenti, la interruzione o la proroga del termine medesimo, ai sensi dell'art 328 cod proc civ, senza che sia necessario, ove si tratti di parte costituita nella precedente fase processuale, che di detto evento venga data comunicazione o notificazione. (V 30/74, mass n 367523; (V 3474/71, mass n 355104).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)