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Sez. 1, Sentenza n. 1784 del 06/03/1996 (Rv. 496165 - 01)

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE | Poteri del giudice - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1996-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496165-01

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE

La valutazione della sussistenza dei presupposti dell'ordine di esibizione di documenti costituisce un apprezzamento del giudice del merito, che è incensurabile in sede di legittimità soltanto se sorretto da motivazione adeguata ed immune da errori di diritto e da vizi logici; decidendo sulla richiesta di ordine di esibizione di un documento, il giudice, ove il documento sia rilevante, ha altresì l'obbligo di pronunziare, sia pure soltanto implicitamente, affermando o negando la decisività del documento medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)