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Sez. 2, Sentenza n. 4735 del 27/05/1987 (Rv. 453379 - 01)

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - INTERVENTO DETERMINANTE NELLA CONCLUSIONE DELL'AFFARE - NECESSITÀ - ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CONCLUSIONE DELL'AFFARE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453379-01

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - INTERVENTO DETERMINANTE NELLA CONCLUSIONE DELL'AFFARE - NECESSITÀ - ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CONCLUSIONE DELL'AFFARE - IRRILEVANZA.*

Il diritto del mediatore alla provvigione, pur non postulando l'esistenza di uno specifico incarico, presuppone, tuttavia, che la conclusione dell'affare abbia avuto luogo per effetto dello intervento del mediatore stesso, cioè che possa collegarsi con rapporto di causalità all'attività mediatrice, quand'anche limitata. Ne consegue che il diritto al compenso non può sussistere allorquando il soggetto, senza aver posto il venditore in relazione con l'acquirente, né compiuto altro intervento determinante ai fini della conclusione di una compravendita, si sia limitato, successivamente ad essa, a svolgere un'attività di assistenza per agevolarne l'esecuzione e dirimere contrasti insorti in questa fase tra le parti. (nella specie, presenziando e collaborando alle operazioni di carico e spedizione della merce). (V 2814/86, mass n 445850; (V 4399/85, mass n 441864; (V 438/82, mass n 418138; (V 427/77, mass n 383975; (V 1660/69, mass n 340603).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)