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Sez. 3, Sentenza n. 9743 del 17/11/1994 (Rv. 488683 - 01)

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Condizioni - Attività diretta a mettere in contatto due o piu parti - Conclusione dell'affare per effetto di tale attività - Accettazione anche implicita di detta attività da parte dei contraenti.
Stato
decisa il 1994-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488683-01

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE

Il diritto del mediatore alla provvigione sorge allorché egli abbia messo in relazione due o più parti per la conclusione di un affare e questo sia stato concluso per effetto del suo intervento e la sua attività nota ai contraenti sia stata da loro anche implicitamente accettata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)