Sez. 3, Sentenza n. 9743 del 17/11/1994 (Rv. 488683 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Condizioni - Attività diretta a mettere in contatto due o piu parti - Conclusione dell'affare per effetto di tale attività - Accettazione anche implicita di detta attività da parte dei contraenti.
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge allorché egli abbia messo in relazione due o più parti per la conclusione di un affare e questo sia stato concluso per effetto del suo intervento e la sua attività nota ai contraenti sia stata da loro anche implicitamente accettata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)