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Sez. 2, Sentenza n. 2121 del 19/07/1973 (Rv. 365310 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - INDENNITA AL COSTRUTTORE - DEBITO DI VALORE.*
Stato
decisa il 1973-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365310-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - INDENNITA AL COSTRUTTORE - DEBITO DI VALORE.*

L'indennita che il proprietario del suolo deve pagare, a norma dello art 936 cod civ, al terzo che sul suolo stesso ha fatto opere o costruzioni con materiale proprio, costituisce debito di valore da riportare, per la sua Determinazione, al momento della incorporazione. (Conf 1420/71, mass n 351689).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)