Sez. 3, Sentenza n. 954 del 12/02/1979 (Rv. 397120 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - INDENNITA AL COSTRUTTORE - NATURA - DEBITO DI VALORE - CONSEGUENZE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - INDENNITA AL COSTRUTTORE - NATURA - DEBITO DI VALORE - CONSEGUENZE.*
L'indennizzo che l'art 936 cod civ prevede a favore di chi abbia edificato su suolo altrui costituisce un debito di valore, sia nell'ipotesi che il proprietario scelga di pagare l'aumento di valore recato al fondo, sia nell'ipotesi che egli opti per il pagamento del costo dei materiali e della mano d'opera. Di conseguenza, la Determinazione della somma dovuta va effettuata con riferimento all'epoca della liquidazione e non ai valori correnti all'epoca in cui il credito e sorto. (Conf 1018/62; (Conf 4354/54; (contra 2121/73, mass n 365310; (contra 1420/71, mass n 351689).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)