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Sez. 2, Sentenza n. 338 del 14/01/1980 (Rv. 403728 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - INDENNITA AL COSTRUTTORE - DEBITO DI VALORE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE IN TEMA DI MOMENTO DETERMINANTE PER LA LIQUIDAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403728-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - INDENNITA AL COSTRUTTORE - DEBITO DI VALORE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE IN TEMA DI MOMENTO DETERMINANTE PER LA LIQUIDAZIONE.*

L'indennita che il proprietario del suolo deve pagare, a norma dell'art 936 cod civ, al terzo che sul suolo stesso ha fatto opere o costruzioni con materiale proprio, costituisce debito di valore, avente a oggetto 'il valore dei materiali e il prezzo della mano d'operà, ossia l'obbiettiva entita economica che il costruttore ha perduto e che il proprietario del suolo ha acquistato per effetto dell'impiego di essi nella realizzazione dell'opera: conseguentemente, per la Determinazione di tale debito, deve farsi riferimento al momento dell'incorporazione e operare su tale importo la rivalutazione necessaria, fino alla sua liquidazione e non fare riferimento al valore dei materiali e al prezzo della mano d'opera correnti al momento della liquidazione giudiziale. (Conf 2121/73, mass n 365310; (Conf 1420/71, mass n 351689; (contra 954/79, mass n 397120).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)