Sez. 3, Sentenza n. 1309 del 07/02/1987 (Rv. 450785 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - PLURALITÀ DI LOCATORI - NECESSITÀ DI UNO SOLTANTO DI ESSI - INVOCABILITÀ.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - PLURALITÀ DI LOCATORI - NECESSITÀ DI UNO SOLTANTO DI ESSI - INVOCABILITÀ.*
Poiché al singolo condominio (o cousufruttuario) è consentito - con il consenso anche presunto degli altri partecipanti alla comunione - di fare uso diretto ed esclusivo della cosa comune, per la legittimità del recesso dal contratto di locazione, avente ad oggetto l'immobile comune, la necessità al riguardo dedotta non deve riguardare tutti i condomini, essendo sufficiente che essa sia propria ad uno solo di essi. (Conf 3585/86, mass n 446506; (Conf 1582/85, mass n 439571; (Conf 1814/84, mass n 433884).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)