Sez. 3, Sentenza n. 1582 del 22/02/1985 (Rv. 439571 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - PLURALITÀ DI LOCATARI - NECESSITÀ DI UNO SOLTANTO DI ESSI - INVOCABILITÀ - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI LOCATORI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - PLURALITÀ DI LOCATARI - NECESSITÀ DI UNO SOLTANTO DI ESSI - INVOCABILITÀ - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI LOCATORI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
L'esigenza di uno soltanto (o di alcuni) dei locatori dell'immobile, integra una necessità della parte locatrice complessivamente considerata, essendo consentito alla maggioranza del gruppo di conferire al bene la destinazione reputata più congrua e, quindi, anche quella di sopperire al bisogno di uno dei comunisti con la conseguenza che questi, pertanto, può esercitare la relativa Azione di recesso, prevista dall'art. 73 della legge n. 392 del 1978, per far valere la propria esclusiva necessità, nella presunzione iuris tantum del consenso da parte degli altri e senza la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei loro riguardi. (V 1814/84, mass n 433884; (V 357/83, mass n 425159; (V 1093/80, mass n 404568; (V 581/79, mass n 396713).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)