Sez. U, Sentenza n. 5894 del 26/06/1996 (Rv. 498288 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Esecuzione degli sfratti - Provvedimento prefettizio di concessione della forza pubblica - Natura - Impugnazione - Motivi afferenti all'esecuzione o alle difficoltà sorte nel corso dell'esecuzione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Esclusione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di esecuzione di provvedimenti di sfratto per finita locazione, la concessione della forza pubblica da parte del Prefetto, su richiesta dell'ufficiale giudiziario, costituisce un mero ausilio al provvedimento esecutivo dell'autorità giudiziaria ordinaria, attraverso la prestazione di mezzi per l'attuazione del diritto sancito dal titolo esecutivo, onde dare attuazione alla funzione sovrana della giurisdizione. Pertanto, nel caso in cui la parte impugni innanzi al tribunale amministrativo regionale il provvedimento con il quale l'apposita commissione prefettizia autorizzi l'assistenza della forza pubblica nell'esecuzione dello sfratto in danno della parte stessa, adducendo a sostegno motivi afferenti alla concreta esecuzione dello sfratto (art. 615 cod. proc. civ.), o alle difficoltà sorte nel corso dell'esecuzione (art. 610 cod. proc. civ.), correttamente il giudice amministrativo declina la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/01/1982 num. 9 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)