Sez. 3, Sentenza n. 6245 del 24/11/1980 (Rv. 409978 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNATI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE - PROVVEDIMENTO DI REVOCA - NATURA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNATI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE - PROVVEDIMENTO DI REVOCA - NATURA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione revoca la propria precedente ordinanza di assegnazione, in favore del creditore esecutante, della somma pignorata presso il terzo, poiche elide gli effetti sostanziali e definitivi del procedimento esecutivo e fa risorgere la pretesa creditoria insoddisfatta, ha intrinseca natura decisoria e in quanto non soggetto ne ad uno specifico gravame, avendo un'efficacia circoscritta all'ambito di detto procedimento e non contenendo nessuna decisione di merito in ordine ad eventuali contestazioni sorte sulla dichiarazione del terzo suscettibile di appello al giudice superiore, ne ad opposizione ex art 617 cod proc civ, ammessa soltanto per le censure attinenti al rito ed alla Forma degli Atti esecutivi in genere- e impugnabile in Cassazione, per violazione di legge, in forza dell'art 3 cost. (V 2143/80, mass n 405806; (V 221/80, mass n 403605; (V 6102/79, mass n 402815; (V 2617/79, mass n 398950).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)