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Sez. L, Sentenza n. 2689 del 23/04/1985 (Rv. 440474 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - ADOZIONE DELLA COSIDDETTA SETTIMANA CORTA - PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVA NEL SESTO GIORNO NON LAVORATIVO DELLA SETTIMANA - LAVORO FESTIVO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440474-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - ADOZIONE DELLA COSIDDETTA SETTIMANA CORTA - PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVA NEL SESTO GIORNO NON LAVORATIVO DELLA SETTIMANA - LAVORO FESTIVO - ESCLUSIONE.*

Ove le parti distribuiscano in cinque giornate lavorative l'orario settimanale di lavoro, in precedenza suddiviso in sette giornate lavorative, sì da realizzare la cosiddetta settimana corta senza che risulti variato il rapporto tra gli elementi del sinallagma del contratto (da una parte quantità della prestazione lavorativa e dall'altra quantità della retribuzione) si verifica una semplice concentrazione nella sesta giornata delle frazioni delle normali pause giornaliere del lavoratore, la cui durata nelle altre cinque giornate viene ad essere ridotta di conseguenza e pertanto la sesta giornata (cosiddetto giorno lavorativo a zero ore) non può essere, a nessun effetto giuridico, considerata quale festiva né il lavoratore, se presta lavoro straordinario in tale giornata, ha diritto ad un ulteriore compenso, spettante in ipotesi di riposo lavorato. (V 593/85, mass n 438808; (V 5800/84, mass n 437483; (V 3431/84, mass n 495444; (V 2711/84, mass n 434756; (V 6496/83, mass n 431226; (V 3719/79, mass n 400141).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)