Sez. L, Sentenza n. 3713 del 03/07/1979 (Rv. 400141 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - RIPARTIZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO SU CINQUE GIORNI LAVORATIVI - COINCIDENZA DI UNA DELLE FESTIVITA CIVILI CON IL SESTO GIORNO NON LAVORATIVO - SPETTANZA AL LAVORATORE RETRIBUITO IN MISURA FISSA DI UNA ULTERIORE QUOTA DI RETRIBUZIONE PER TALE GIORNO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - RIPARTIZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO SU CINQUE GIORNI LAVORATIVI - COINCIDENZA DI UNA DELLE FESTIVITA CIVILI CON IL SESTO GIORNO NON LAVORATIVO - SPETTANZA AL LAVORATORE RETRIBUITO IN MISURA FISSA DI UNA ULTERIORE QUOTA DI RETRIBUZIONE PER TALE GIORNO - ESCLUSIONE.*
Nel caso in cui resti immutato il normale orario di lavoro settimanale ed esso sia concentrato in cinque giorni della settimana rimanendo il sesto non lavorativo (attuazione della cosiddetta settimana corta) ove una delle festivita civili coincida con tale giorno, non spetta al lavoratore retribuito in misura fissa, che in detto giorno non presti la sua opera, un'ulteriore quota di retribuzione giornaliera, tale beneficio essendo dall'art 5, comma terzo, della legge 27 maggio 1949 n 260, modificato dall'art 1 della legge 31 marzo 1954 n 90, attribuito esclusivamente per il caso di coincidenza di tali festivita con la domenica, ne potendo trovare applicazione l'art 2 lettera b) della stessa legge n 90 del 1954, che concerne la riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro e non l'ipotesi della semplice concentrazione di esso in cinque giorni anziche in sei, a meno che non vi siano piu favorevoli condizioni per i lavoratori contenuti nei contratti collettivi di lavoro.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2107, Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)