Sez. 1, Sentenza n. 13611 del 01/10/1986 Ud. (dep. 03/12/1986) Rv. 174496 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - CONFESSIONE DELL'IMPUTATO - INEFFICACIA SULLE CONSEGUENZE DANNOSE O PERICOLOSE DEL REATO - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - CONFESSIONE DELL'IMPUTATO - INEFFICACIA SULLE CONSEGUENZE DANNOSE O PERICOLOSE DEL REATO - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*
La circostanza attenuante comune della elisione o attenuazione delle conseguenze del reato, prevista dalla seconda ipotesi dell'art. 62, n. 6 cod. pen. non è applicabile in base alla sola confessione dell'imputato, se da essa non sia derivato alcun effetto sulle conseguenze dannose o pericolose del reato. (Conf mass n 172222; (Conf mass n 171142; (Conf mass n 168347; (Conf mass n 160510).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)