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Sez. 6, Sentenza n. 5299 del 29/01/1987 Ud. (dep. 30/04/1987) Rv. 175833 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - CONFESSIONE DELL'IMPUTATO - APPLICABILITÀ DELLA CIRCOSTANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175833-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - CONFESSIONE DELL'IMPUTATO - APPLICABILITÀ DELLA CIRCOSTANZA - CONDIZIONI.*

Ai fini dell'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. (riparazione del danno), la confessione non solo deve essere spontanea, e quindi determinata da motivi interni e non da pressioni esteriori, ma deve accompagnarsi a concrete specificazioni, tali da determinare l'elisione o l'attenuazione di tutte quelle conseguenze dannose o pericolose del reato che non siano economicamente risarcibili. (V mass n 169430; (V mass n 167477; (V mass n 149585; (Conf mass n 174496; (Conf mass n 171142; (Conf mass n 160510; (Conf mass n 168347).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)