Sez. 5, Sentenza n. 8043 del 02/05/1983 Ud. (dep. 08/10/1983) Rv. 160510 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - CONFESSIONE DELL'IMPUTATO - APPLICABILITÀ DELLA CIRCOSTANZA - CONDIZIONI.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - CONFESSIONE DELL'IMPUTATO - APPLICABILITÀ DELLA CIRCOSTANZA - CONDIZIONI.*
La confessione dell'imputato può essere utilizzata ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. purché si accompagni a concrete specificazioni, valevoli a rendere possibile la elisione o attenuazione di tutte quelle conseguenze dannose o punitive del reato che non siano economicamente risarcibili. (V mass n 124196; (V mass n 108861; (V mass n 106464; (V mass n 099944).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)