Sez. 3, Sentenza n. 1712 del 17/05/1969 (Rv. 340706 - 01)
VENDITA - VENDITA A SCOPO DI GARANZIA - CON PATTO DI RISCATTO - VENDITA DISSIMULANTE UN MUTUO CON PATTO COMMISSORIO - DISTINZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
VENDITA - VENDITA A SCOPO DI GARANZIA - CON PATTO DI RISCATTO - VENDITA DISSIMULANTE UN MUTUO CON PATTO COMMISSORIO - DISTINZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il criterio distintivo tra vendita fiduciaria a scopo di garanzia e vendita dissimulante un mutuo con patto commissorio deve individuarsi nel fatto che la vendita fiduciaria, con la quale viene garantita la restituzione di una somma mutuata dal compratore al venditore entro il termine previsto per l'Esercizio del diritto di riscatto, e vendita vera e reale, sottoposta a condizione risolutiva potestativa, e produce il trapasso immediato della proprieta della cosa dal venditore al compratore, salvo l'Obbligo di costui di trasferire la cosa stessa al venditore, in caso di tempestiva Estinzione del debito, mentre nella vendita che dissimula un mutuo con patto commissorio, di cui l'art. 2744 cod.civ. commina la nullita, le parti contraenti convengono che il trapasso della proprieta della cosa abbia a verificarsi nel momento in cui e inutilmente decorso il termine per la restituzione della somma mutuata, con il che si pone in essere una vendita sotto condizione sospensiva. L'accertamento se il negozio concluso dalle parti integri l'una o l'altra figura rientra nei compiti del giudice di merito, il cui apprezzamento e soggetto a Sindacato in Sede di legittimita solo se sorretto da una motivazione inadeguata o affetta da vizi logici e giuridici. (V. 2416-67, massima n. 329696 689-67, massima n. 326725 1119-66, massima n. 322238 563-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1500, Cod. Civ. art. 2744, Cod. Civ. art. 1414
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)