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Sez. 1, Sentenza n. 4625 del 03/07/1997 Cc. (dep. 10/09/1997) Rv. 208348 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - REATI COMMESSI ALL'ESTERO | Principio del "bis in idem" previsto dalla Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi - Applicabilità in caso di reato commesso e giudicato in Germania - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208348-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Il principio del "ne bis in idem" stabilito, con riguardo a sentenze penali pronunciate in Europa, dall'art. 53 della Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi, resa esecutiva in Italia con legge 16 maggio 1977 n. 305, non trova applicazione con riguardo a sentenze pronunciate in Germania, giacché fra il detto Paese e l'Italia non è ancora intervenuta ratifica della Convenzione summenzionata; né a tale lacuna può sopperirsi mediante richiamo alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, resa esecutiva in Italia con legge 16 ottobre 1989 n. 350 o all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, recepito con legge 30 settembre 1993 n. 388, non essendosi formato, né per l'una né per l'altro, un incontro bilaterale di volontà fra l'Italia (che ha dato esecuzione all'Accordo di Schengen). Rimane, quindi, in tale situazione, applicabile la regola generale di cui all'art. 11 cod. pen., secondo cui è consentita la rinnovazione in Italia del giudizio relativo a fatti per i quali l'imputato sia stato già giudicato all'estero.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 11 CORTE COST., Legge 16/05/1977 num. 305 art. 53, Legge 16/10/1989 num. 350, Legge 30/09/1993 num. 388

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)