Sez. 1, Sentenza n. 28299 del 03/06/2004 Cc. (dep. 23/06/2004) Rv. 228779 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - REATI COMMESSI ALL'ESTERO | Principio del "bis in idem" previsto dalla Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi - Applicabilità in caso di reato commesso e giudicato in Germania - Ammissibilità - Ragioni.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - REATI COMMESSI ALL'ESTERO
A seguito dell'entrata in vigore in data 26 ottobre 1997 delle disposizioni contenute nella Legge n. 388/93 attuativa dell'accordo di Schengen, il cui articolo n. 54 stabilisce che: "una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra parte contraente, a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di sede di esecuzione attualmente o, secondo la Legge della parte contraente di condanna, non possa più essere eseguita", trova applicazione il principio del "ne bis in idem" stabilito, con riguardo a sentenze penali pronunciate in Europa, sia dall'art. 53 della Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi, resa esecutiva in Italia con Legge 16 maggio 1977, n. 305, che dalla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, resa esecutiva in Italia con Legge 16 ottobre 1989, n. 350, sull'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, recepito con la Legge 30 settembre 1993, n. 388. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento che dichiarava inapplicabile il principio del ne bis in idem, non riconoscendo allo stesso la natura di principio o consuetudine di carattere internazionale e per questo necessariamente recessivo nei casi in cui sia ravvisata la giurisdizione dell'A.G. in base alle norme di diritto interno, quando manchi una Convenzione depositata e ratificata tra gli Stati interessati).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 11 CORTE COST., Legge 16/10/1989 num. 350, Legge 16/05/1977 num. 305 art. 53, Legge 30/09/1993 num. 388
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)