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Sez. 1, Sentenza n. 13558 del 02/12/1998 Ud. (dep. 22/12/1998) Rv. 212060 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - REATI COMMESSI ALL'ESTERO | principio del "ne bis in idem" - Applicabilità in caso di reato commesso e giudicato in Germania - Ragioni - Vigenza dell'accordo di Schengen - Fattispecie: condotta penalmente rilevante anche nello Stato.
Stato
decisa il 1998-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212060-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - REATI COMMESSI ALL'ESTERO

L'entrata in vigore della legge n. 388 del 1993 attuativa dell'accordo di Schengen ha determinato l'istituzione di un'area giudiziaria europea e dunque l'equiparazione della rilevanza penale di una condotta unitariamente tenuta tra Milano e Francoforte a quella tenuta tra Milano e Palermo. Ne consegue, in forza dell'art. 54 della citata legge attuativa, l'inapplicabilità dell'art. 11 cod. pen. (Rinnovamento del giudizio) nell'ipotesi di reato di cui al secondo comma dell'art. 6 cod. pen. (Nella fattispecie, il ricorrente, sebbene condannato in Germania con sentenza definitiva e riconosciuta in Italia ai fini dell'art. 12 cod. pen. per porto e detenzione di armi, era stato processato e condannato anche nello Stato in quanto i detti delitti sarebbero stati commessi anche prima dell'attraversamento della frontiera - il porto e la detenzione illegali essendo iniziati in Italia); e la Corte ha annullato senza rinvio questa decisione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6, Cod. Pen. art. 11 CORTE COST., Legge 30/09/1993 num. 388 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)