Sez. 1, Sentenza n. 4088 del 22/03/2001 (Rv. 544999 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) | Termini dell' occupazione - Rapporti con quelli relativi al compimento dell'espropriazione - Conseguenze - Loro scadenza o proroga - Incidenza anche sui termini per il compimento dell'espropriazione - Esclusione - Sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di p.u. - Coeva caducazione dell'occupazione d'urgenza - Sussistenza - Conseguenze - Riespansione del diritto soggettivo del privato.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.)
I termini riguardanti le occupazioni di urgenza assolvono a funzioni diverse e non sovrapponibili rispetto a quelli relativi al compimento delle espropriazioni e dei lavori, previsti nell'art. 13 della legge n. 2569 del 1865, e ciò si esprime sia sotto il profilo per cui la eventuale scadenza degli stessi non incide di per sè sulla dichiarazione di p.u. e sul potere della P.A. di realizzare l'opera, sia d'altronde sotto il profilo per cui una volta che siano trascorsi inutilmente i termini per il compimento dell'espropriazione e per il compimento dei lavori, la dichiarazione di p.u. diventa inefficace ed il potere di espropriazione non è più esercitabile anche se sia intervenuto un provvedimento di proroga dei termini per l'occupazione; con l'ulteriore conseguenza, in quest'ultimo caso, per cui: 1) posto che - di per sè - l'occupazione d'urgenza ha a suo presupposto indefettibile la dichiarazione di p.u., anche il decreto di occupazione d'urgenza resta travolto da una tale inefficacia, per il che deve essere direttamente disapplicato dal giudice ordinario, in quanto da ritenersi affetto da sopravvenuta carenza di potere; 2) dalla relativa data la posizione del privato riacquista la consistenza di diritto soggettivo perfetto.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)