Sez. 1, Sentenza n. 3516 del 10/04/1999 (Rv. 525177 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione d'urgenza - Proroga dopo la scadenza - Occupazione appropriativa - Risarcimento - Prescrizione - Decorrenza - Dalla irreversibile trasformazione e non dalla scadenza della proroga - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
Il diritto ad ottenere il risarcimento del danno da occupazione appropriativa si prescrive in cinque anni, decorrenti, nell'ipotesi di proroga emessa dopo la scadenza di un primo periodo di occupazione, dall'irreversibile trasformazione del fondo e non dalla scadenza del suddetto periodo di proroga, o di un'ulteriore proroga successivamente disposta, atteso che il potere di prorogare l'occupazione d'urgenza è esercitabile finché non sia scaduto l'originario termine fissato con il provvedimento autorizzativo e che, pertanto, la proroga dopo tale scadenza integra un atto emesso in carenza di potere, come tale inidoneo ad incidere sul diritto del proprietario ad ottenere il risarcimento del danno; non vale, in contrario, sostenere che la disapplicazione degli atti amministrativi sarebbe istituto invocabile solo a favore del privato titolare della posizione soggettiva di cui si lamenta la lesione e non a favore dell'amministrazione, che finirebbe per avvantaggiarsi dell'illegittimità del proprio operato (nella specie, attraverso la retrodatazione del compimento della fattispecie appropriativa e quindi della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento), giacché l'accertamento del diritto al risarcimento del danno, in cui si è commutato il diritto di proprietà per effetto della illegittima occupazione, comporta necessariamente la verifica di fondatezza della pretesa nei suoi elementi costitutivi, ivi compresa la tempestività dell'azione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 lett. B CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)