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Sez. 2, Sentenza n. 4384 del 04/08/1982 (Rv. 422374 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - IN GENERE - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - APERTURA DI UNA VEDUTA E DISTANZA MINORE DI UN METRO E MEZZO DAL CONFINE DEL FONDO VICINO - OBBLIGO DEL PROPRIETARIO DI QUEST'ULTIMO DI COSTRUIRE A DISTANZA NON MINORE DI TRE METRI - SUSSISTENZA - DIRITTO AL RISPETTO DELLA DISTANZA LEGALE - PERSISTENZA - ARRETRAMENTO DELLA VEDUTA FINO AL LIMITE DELLA DISTANZA - DIRITTO ALL'AUTORE DELL'APERTURA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422374-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - IN GENERE - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - APERTURA DI UNA VEDUTA E DISTANZA MINORE DI UN METRO E MEZZO DAL CONFINE DEL FONDO VICINO - OBBLIGO DEL PROPRIETARIO DI QUEST'ULTIMO DI COSTRUIRE A DISTANZA NON MINORE DI TRE METRI - SUSSISTENZA - DIRITTO AL RISPETTO DELLA DISTANZA LEGALE - PERSISTENZA - ARRETRAMENTO DELLA VEDUTA FINO AL LIMITE DELLA DISTANZA - DIRITTO ALL'AUTORE DELL'APERTURA - CONSEGUENZE.*

Qualora sia stata aperta una veduta a distanza minore di un metro e mezzo dal confine del fondo vicino, il proprietario di questo ultimo, ove intenda costruire, non è esonerato dall'Obbligo (ex art. 907 cod. civ.) di mantenere il fabbricato a distanza non minore di tre metri, misurata a norma dell'art. 905 cod. civ., potendo soltanto agire - quale titolare di un diritto soggettivo al rispetto della distanza legale - per l'eliminazione della veduta. In quest'ultimo caso il proprietario che abbia aperto la veduta può opporre il diritto di arretrare la stessa fino al limite della distanza, anche mediante mezzi tecnici correttivi, idonei a rendere l'arretramento effettivo, permanente e controllabile dallo esterno, con la conseguenza che solo ove non si verifichi tale ultima situazione, il proprietario del fondo vicino potra osservare - rispetto al fabbricato nel quale era stata aperta la veduta - la distanza prevista dall'art. 873 cod. civ., da misurare cioè tra i muri perimetrali, salvo le ulteriori soluzioni in base al principio della prevenzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)