Sez. 3, Sentenza n. 8335 del 26/05/2003 (Rv. 563576 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Sentenza pronunciata secondo equità - Mezzi di impugnazione - Ricorso per cassazione - Limiti - Violazione dell'art. 2940 cod. civ. - Ammissibilità - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
Avverso le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di norme costituzionali, di norme comunitarie, se di rango superiore a quelle ordinarie, di norme processuali, di principi generali dell'ordinamento, nonché per mancanza assoluta, mera apparenza o insanabile contraddittorietà della motivazione. È pertanto inammissibile il motivo di ricorso con il quale si denunci la violazione dell'art. 2940 cod. civ., per non avere il giudice di pace ritenuto non ripetibile la somma pagata in adempimento di un debito prescritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2940, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)