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Sez. 1, Sentenza n. 1988 del 11/03/1997 Cc. (dep. 30/06/1997) Rv. 207961 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Per complessità del dibattimento - Rilevanza di posizioni individuali ai fini della inoperatività della sospensione - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207961-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

In caso di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare disposta ai sensi dell'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., basandosi la detta causa di sospensione sul dato oggettivo della complessità del dibattimento, e cioè su una situazione cumulativa comune a tutti i soggetti partecipi, anche per le connessioni di vario tipo insite nell'intreccio di incolpazioni correlate e accomunanti, non può farsi luogo al riconoscimento di posizioni individuali differenziate, salvo che si tratti, come previsto dal comma quinto del citato articolo, di coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscano e che chiedano procedersi nei loro confronti, previa separazione dei processi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)