Sez. 1, Sentenza n. 42309 del 11/11/2010 Cc. (dep. 30/11/2010) Rv. 249025 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative in favore di condannati per reati sessuali - Osservazione scientifica della personalità - Attenuante di cui all'art. 609 bis, comma terzo, cod. pen. - Irrilevanza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
L'osservazione scientifica collegiale per la durata di un anno, costituente, ex art. 4-bis, comma primo-quater, Ord. pen., presupposto per l'applicazione di misure alternative alla detenzione in favore dei soggetti condannati per il delitto di cui agli artt. 609-bis e 609-ter cod. pen., è necessaria anche nel caso in cui al condannato sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 609-bis, comma terzo, cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 ter PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)