Sez. 1, Sentenza n. 30497 del 03/06/2010 Cc. (dep. 30/07/2010) Rv. 248579 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative in favore di condannati per reati sessuali - Osservazione scientifica della personalità - Attenuante di cui all'art. 609 bis, comma terzo, cod. pen. - Irrilevanza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
I condannati per il reato di violenza sessuale aggravata di cui all'art. 609 ter cod. pen., pur quando sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 609 bis, ultimo comma, cod. pen., per poter beneficiare di misure alternative alla detenzione devono essere sottoposti all'osservazione scientifica della personalità, condotta collegialmente, per almeno un anno.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 ter PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)