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Sez. 1, Sentenza n. 20896 del 13/05/2010 Cc. (dep. 03/06/2010) Rv. 247464 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative in favore di condannati per reati sessuali - Osservazione scientifica della personalità - Attenuante di cui all'art. 609 bis, comma terzo, cod. pen. - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2010-05-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247464-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

L'osservazione scientifica collegiale per la durata di un anno, costituente, ex art. 4-bis, comma 1-quater, Ord. penit., presupposto per l'applicazione di misure alternative alla detenzione in favore dei soggetti condannati per il delitto di cui all'art. 609-bis cod. pen., aggravato ex art. 609-ter cod. pen., è necessaria anche nei casi in cui al condannato sia stata riconosciuta la concorrente circostanza attenuante di cui all'art. 609-bis, comma terzo, cod. pen..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 ter PENDENTE, Decreto Legge 23/02/2009 num. 11 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/04/2009 num. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)