Sez. 4, Sentenza n. 21897 del 21/02/2017 Cc. (dep. 05/05/2017) Rv. 269943 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - DECRETO DI CONDANNA - REQUISITI - AVVISI | Procedimento per decreto - Omesso avviso della facoltà di chiedere la messa alla prova - Nullità di ordine generale non assoluta - Deducibilità nei termini di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen. - Sussistenza - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - DECRETO DI CONDANNA - REQUISITI - AVVISI
In tema di procedimento per decreto, l'omesso avviso della facoltà per l'imputato di chiedere la messa alla prova, previsto dall'art. 460, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. (come integrato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 201 del 6 luglio 2016), comporta una nullità di ordine generale non assoluta che, ove non eccepita dalla parte che vi assiste, immediatamente dopo il suo compimento, rimane sanata ai sensi degli artt. 180 e 182 comma secondo, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto tempestiva l'eccezione di nullità del decreto penale, sollevata per la prima volta con il ricorso in cassazione, trattandosi di nullità verificatasi in data successiva alla sentenza di primo grado a seguito della predetta sentenza della Corte costituzionale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 168 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)