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Sez. 1, Sentenza n. 5054 del 18/11/1977 (Rv. 388662 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO - RIFERIMENTO AL VALORE DEL FONDO A PARTIRE DALLO INIZIO DELL'ILLEGITTIMITA - VINCOLI DI INEDIFICABILITA ANTERIORI - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388662-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO - RIFERIMENTO AL VALORE DEL FONDO A PARTIRE DALLO INIZIO DELL'ILLEGITTIMITA - VINCOLI DI INEDIFICABILITA ANTERIORI - RILEVANZA.*

Il danno spettante al proprietario di un fondo occupato in via temporanea e d'urgenza, per il caso dell'illegittimo protrarsi dell'occupazione medesima oltre il biennio, e dell'impossibilita di conseguire la restituzione del bene a causa della sua definitiva utilizzazione nella realizzazione di opera pubblica, va quantificato con riferimento al valore del fondo stesso a partire dal tempo in cui l'occupazione e divenuta illegittima, e, pertanto, tenendo conto di eventuali vincoli di inedificabilita intervenuti prima di quel momento, ancorche durante il biennio di occupazione legittima. (V 1274/74, mass n 369340).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)