Sez. 1, Sentenza n. 1104 del 21/02/1979 (Rv. 397310 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITA, RISARCIMENTO DEL DANNO - ILLEGITTIMA OCCUPAZIONE DI UN FONDO NON PIU RESTITUIBILE PER EFFETTO DI REALIZZAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA - DETERMINAZIONE DEL DANNO - CRITERI - RAFFRONTO CON I PREZZI CONVENUTI PER IL VOLONTARIO TRASFERIMENTO DI FONDI LIMITROFI IN FAVORE DELLO STESSO OCCUPANTE - LEGITTIMITA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITA, RISARCIMENTO DEL DANNO - ILLEGITTIMA OCCUPAZIONE DI UN FONDO NON PIU RESTITUIBILE PER EFFETTO DI REALIZZAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA - DETERMINAZIONE DEL DANNO - CRITERI - RAFFRONTO CON I PREZZI CONVENUTI PER IL VOLONTARIO TRASFERIMENTO DI FONDI LIMITROFI IN FAVORE DELLO STESSO OCCUPANTE - LEGITTIMITA.*
Il principio in base al quale, per la Determinazione del danno spettante al proprietario di fondo illegittimamente occupato, e non piu restituibile per la sua definitiva utilizzazione nella realizzazione di un'opera pubblica, occorre far riferimento allo stato in cui l'immobile si trovava all'epoca dell'occupazione, e stabilirne il valore venale, rapportato al momento della liquidazione, secondo il prezzo raggiungibile in una libera contrattazione di mercato, non osta a che, in tale indagine, il giudice possa avvalersi del raffronto con i prezzi convenuti per il volontario trasferimento di fondi limitrofi con caratteristiche analoghe, ancorche in favore dello stesso occupante, tenendo poi conto delle eventuali diversita per consistenza ed ubicazione, nonche degli aggiornamenti di valore fino alla data della decisione. (V 5054/77, mass n 388662).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)