Sez. 6, Sentenza n. 10851 del 08/11/1996 Ud. (dep. 17/12/1996) Rv. 206225 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO DELL'UFFICIO O DEL SERVIZIO | Carattere discrezionale dell'atto - Compatibilità con la figura della corruzione impropria - Condizioni.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO DELL'UFFICIO O DEL SERVIZIO
La corruzione cosiddetta "impropria", di cui all'art. 318 cod. pen., è configurabile non soltanto con riguardo agli atti vincolati del pubblico ufficiale, ma anche con riguardo a quelli discrezionali, sempre che questi non siano contrari ai doveri d'ufficio, indipendentemente dall'indebita retribuzione la quale, di per sè, comportando violazione del solo dovere "esterno" che impone di non accettarla, e non anche del dovere "interno", che impone di rispettare le regole che presiedono all'emanazione dell'atto, non implica necessariamente contrarietà dell'atto medesimo ai doveri d'ufficio, ben potendo esso risultare comunque idoneo alla miglior soddisfazione dell'interesse pubblico, sì da poter essere considerato, in effetti, al pari dell'atto vincolato, come l'unico possibile. Per converso, quando l'indebita retribuzione, o la relativa promessa, siano finalizzate a far sì che la facoltà discrezionale sia esercitata in modo difforme da quello altrimenti suggerito dall'equilibrata e disinteressata valutazione della situazione concreta, si sarà in presenza di corruzione cosiddetta "propria", cioè per atti contrari ai doveri d'ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)