Sez. 6, Sentenza n. 11462 del 12/06/1997 Ud. (dep. 15/12/1997) Rv. 209699 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO | Atto discrezionale - Non indice sufficiente della contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio - Necessità di controllare le regole di esercizio del potere discrezionale.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO
In tema di corruzione, non può ritenersi che l' atto sol perché discrezionale possa essere contrario ai doveri d'ufficio e pertanto sempre idoneo a realizzare il reato di corruzione propria (art. 319 cod. pen.), essendo invece decisivo accertare ai fini della contrarietà o meno dell'atto discrezionale ai doveri di ufficio se nella emanazione dell'atto sono state rispettate le regole di esercizio del potere discrezionale da parte del pubblico ufficiale. In particolare, deve ritenersi violato il dovere d'ufficio di agire con imparzialità nella ricerca dell'interesse pubblico quando, a fronte della possibilità di adottare più soluzioni, il pubblico ufficiale operi la sua scelta in modo da assicurare il maggior beneficio del privato a seguito del compenso promesso o ricevuto, poiché in tal caso l'atto trova il suo fondamento prevalentemente nell'interesse del privato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)