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Sez. L, Sentenza n. 5901 del 28/11/1985 (Rv. 443076 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA - CONSEGUENTE GIUDIZIO DI COGNIZIONE - NATURA - SENTENZA DI ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DI CREDITO - AUTORITÀ DI GIUDICATO NEI RAPPORTI TRA DEBITORE ESENTATO E TERZO PIGNORATO - AMMISSIBILITÀ - DIPENDENZA DEL CREDITO ACCERTATO DA RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - GIUDICE COMPETENTE EX ART. 548 PROC. CIV. - PRETORE DEL LAVORO.*
Stato
decisa il 1985-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443076-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA - CONSEGUENTE GIUDIZIO DI COGNIZIONE - NATURA - SENTENZA DI ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DI CREDITO - AUTORITÀ DI GIUDICATO NEI RAPPORTI TRA DEBITORE ESENTATO E TERZO PIGNORATO - AMMISSIBILITÀ - DIPENDENZA DEL CREDITO ACCERTATO DA RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - GIUDICE COMPETENTE EX ART. 548 PROC. CIV. - PRETORE DEL LAVORO.*

Il giudizio instaurato, ai sensi dell'art. 548 cod. proc. civ., a seguito della mancata dichiarazione o della contestazione da parte del terzo pignorato, ha natura di un normale giudizio di cognizione il quale, pur inserendosi incidentalmente nel corso del processo esecutivo, in funzione strumentale e pregiudiziale rispetto al soddisfacimento del credito per cui si procede, conserva rispetto allo stesso autonomia sostanziale oltre che formale con la conseguenza che la sentenza accertativa dell'esistenza o dell'entità del diritto di credito è assistita dall'autorità del giudicato anche nei rapporti tra debitore esecutato e terzo pignorato. Pertanto, qualora l'accertamento concerna un credito del debitore esecutato derivante da un rapporto di lavoro dipendente, il giudizio di cognizione ex art. 548 cod. proc. civ. appartiene alla Competenza del pretore quale giudice del lavoro. Essendo l'espressione controversia relativa a rapporti di lavoro, adoperata dall'art. 409 cod. proc. civ., comprensiva di ogni controversia in cui la pretesa fatta valere in giudizio si ricolleghi ad un rapporto di lavoro subordinato. (Conf 2384/85, mass n 440241; (Conf 2346/85, mass n 440214; (Conf 2080/83, mass n 426938).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)