Sez. L, Sentenza n. 2346 del 05/04/1985 (Rv. 440214 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA - CAUSA INIZIATA SU ISTANZA DEL CREDITORE PIGNORANTE - OGGETTO E FINALITÀ - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - RAPPORTO DI LAVORO TRA IL TERZO ED IL DEBITORE ESECUTATO - CAUSA PER L'ACCERTAMENTO DELLO OBBLIGO DEL TERZO - COMPETENZA DEL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO.*
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA - CAUSA INIZIATA SU ISTANZA DEL CREDITORE PIGNORANTE - OGGETTO E FINALITÀ - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - RAPPORTO DI LAVORO TRA IL TERZO ED IL DEBITORE ESECUTATO - CAUSA PER L'ACCERTAMENTO DELLO OBBLIGO DEL TERZO - COMPETENZA DEL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO.*
Il giudizio instaurato ai sensi dell'art. 548 cod. proc. civ., a seguito della mancata dichiarazione o della contestazione da parte del terzo pignorato, ha natura di un normale giudizio di cognizione (avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza del diritto del debitore esecutato nei confronti del terzo) ed ha carattere autonomo sia rispetto al processo esecutivo nel quale incidentalmente si innesta sia rispetto all'eventuale opposizione (all'esecuzione) promossa dal debitore. Pertanto, la Determinazione della relativa Competenza non può prescindere dal riferimento alla natura del rapporto tra il debitore esecutato ed il terzo, con la conseguenza che, ove si tratti di credito derivante da un rapporto di lavoro subordinato, il giudizio di cognizione ex art. 548 cod. proc. civ. appartiene alla Competenza del pretore quale giudice del lavoro, essendo l'espressione "controversia relativa a rapporti di lavoro", adoperata dall'art. 409 cod. proc. civ., comprensiva di ogni controversia in cui la pretesa fatta valere in giudizio si ricolleghi ad un rapporto di lavoro subordinato e non essendo incompatibile con la nozione di controversia di lavoro la partecipazione ad essa di soggetti estranei al rapporto di lavoro. (Conf 4246/83, mass n 429178; (Conf 2080/83, mass n 426938; (contra 4323/83, mass n 429923; (contra 2800/83, mass n 427713).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)