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Sez. 3, Sentenza n. 2080 del 24/03/1983 (Rv. 426938 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA - GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA E DELL'ENTITÀ DEL DEBITO DEL TERZO - CARATTERE AUTONOMO RISPETTO AL PROCESSO ESECUTIVO - CONSEGUENZE - ACCERTAMENTO CONCERNENTE UN CREDITO DEL DEBITORE ESECUTATO DERIVANTE DA UN RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE - GIUDIZIO DI COGNIZIONE EX ART. 548 COD. PROC. CIV. - COMPETENZA DEL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1983-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426938-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA - GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA E DELL'ENTITÀ DEL DEBITO DEL TERZO - CARATTERE AUTONOMO RISPETTO AL PROCESSO ESECUTIVO - CONSEGUENZE - ACCERTAMENTO CONCERNENTE UN CREDITO DEL DEBITORE ESECUTATO DERIVANTE DA UN RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE - GIUDIZIO DI COGNIZIONE EX ART. 548 COD. PROC. CIV. - COMPETENZA DEL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO - SUSSISTENZA.*

Il giudizio instaurato, ai sensi dell'art. 548 cod. proc. civ., a seguito della mancata dichiarazione o della contestazione da parte del terzo pignorato, ha natura di un normale giudizio di cognizione il quale, pur inserendosi incidentalmente nel corso del processo esecutivo, in funzione strumentale e pregiudiziale rispetto al soddisfacimento del credito per cui si procede, conserva rispetto allo stesso autonomia sostanziale oltre che formale con la conseguenza che la sentenza accertativa dell'esistenza o dell'entità del diritto di credito è assistita dall'autorità del giudicato anche nei rapporti tra debitore esecutato e terzo pignorato. Pertanto, qualora l'accertamento concerna un credito del debitore esecutato derivante da un rapporto di lavoro dipendente, il giudizio di cognizione ex art. 548 cod. proc. civ. appartiene alla Competenza del pretore quale giudice del lavoro, essendo l'espressione "controversia relativa a rapporti di lavoro", adoperata dall'art. 409 cod. proc. civ., comprensiva di ogni controversia in cui la pretesa fatta valere in giudizio si ricolleghi ad un rapporto di lavoro subordinato. (V 6376/80, mass n 410120; (V 5798/79, mass n 402444; (V 2443/72, mass n 359903).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)