Sez. 1, Sentenza n. 6522 del 14/12/1979 (Rv. 403267 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE - MORTE DELLA PARTE DOPO IL PASSAGGIO IN DECISIONE DELLA CAUSA IN PRIMO GRADO - POTERI DEL PROCURATORE - APPELLO - PROPOSIZIONE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE - MORTE DELLA PARTE DOPO IL PASSAGGIO IN DECISIONE DELLA CAUSA IN PRIMO GRADO - POTERI DEL PROCURATORE - APPELLO - PROPOSIZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Nel caso di morte della parte dopo il passaggio in decisione della causa in primo grado, e consentito al procuratore della stessa, in forza dell'ultrattivita della procura alla lite, soltanto di costituirsi per dichiarare o notificare alla controparte la morte del rappresentato, a tutela degli interessi dei successori, ovvero di ricevere la notificazione dell'impugnazione proposta dalla controparte, in relazione all'esigenza di tutelare l'ignoranza non colpevole di quest'ultima circa l'avvenuta verificazione dell'evento stesso. Tale ultrattivita, quindi, va esclusa con riguardo alla proposizione dell'atto d'impugnazione, il quale implica un'ampia ed incisiva iniziativa processuale e presuppone la disponibilita dei relativi diritti, e, pertanto, in ipotesi di appello proposto dal difensore dopo la morte della parte, quale che sia il contenuto della procura, deve dichiararsi l'inammissibilita del gravame, per difetto di legittimazione, nonche la nullita degli Atti del giudizio dipendenti dal gravame medesimo, ivi compreso l'appello incidentale, che sia stato spiegato dalla controparte, nelle forme previste dall'art 170 cod proc civ, mediante il deposito e lo scambio della comparsa di Costituzione. (Conf 6096/78, mass n 395914; (Conf 2495/77, mass n 386210).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1722, Cod. Civ. art. 1728, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)