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Sez. L, Sentenza n. 2495 del 15/06/1977 (Rv. 386210 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - MORTE DELLA PARTE RAPPRESENTATA - SOPRAVVIVENZA DELLA PROCURA - LIMITI - FASE PROCESSUALE SUCCESSIVA ALLA MORTE - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE DELLA CONTROPARTE NON A CONOSCENZA DELLA MORTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386210-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - MORTE DELLA PARTE RAPPRESENTATA - SOPRAVVIVENZA DELLA PROCURA - LIMITI - FASE PROCESSUALE SUCCESSIVA ALLA MORTE - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE DELLA CONTROPARTE NON A CONOSCENZA DELLA MORTE - IRRILEVANZA.*

Il principio dell'ultrattivita del mandato e della sopravvivenza della procura ad litem oltre la morte del mandante rappresentato, derogando alle regole generali di cui agli artt 1722, n 4, cod civ e degli artt 83 e 84 cod proc civ, ha carattere del tutto eccezionale e va percio contenuto, nella sua applicazione, entro lo stretto e rigoroso ambito delle norme che lo prevedono (artt 300 cod proc civ e 1728 cod civ). conseguentemente, l'operativita di tale principio resta limitata a quella fase del processo nella quale si e verificato il decesso del mandante: oltre tale limite, costituito dall'emissione della sentenza, riprende vigore il principio generale secondo cui il mandato si estingue con la morte del mandante e, pertanto, il difensore non ha piu alcun potere e alcuna veste per compiere qualsiasi atto processuale attinente alla controversia per la quale gli e stato conferito l'incarico, avvalendosi di quel mandato estinto. Ne tale disciplina e derogata dalla norma che consente di notificare l'impugnazione della sentenza al procuratore della parte defunta, sempre che l'impugnante abbia ignorato l'evento senza sua colpa, poiche questo temperamento alle regole generali rimane stabilito solo a tutela della buona fede dell'impugnante, ma non consente al procuratore dell'altra parte di avvalersi nella nuova fase processuale, che con l'impugnazione si apre, del mandato ormai estinto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1396, Cod. Civ. art. 1722, Cod. Civ. art. 1728, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)