Sez. 3, Sentenza n. 961 del 25/03/1969 (Rv. 339387 - 01)
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - SPESE GIUDIZIALI - SPESE DOVUTE DALL'ASSICURATO AL DANNEGGIATO IN VIRTU DI SENTENZA DI CONDANNA - INCLUSIONE NEL MASSIMALE - CONSEGUENZE.*
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - SPESE GIUDIZIALI - SPESE DOVUTE DALL'ASSICURATO AL DANNEGGIATO IN VIRTU DI SENTENZA DI CONDANNA - INCLUSIONE NEL MASSIMALE - CONSEGUENZE.*
Le spese giudiziali che l'assicurato per la responsabilita civile deve pagare al danneggiato in virtu della sentenza di condanna a proprio carico non sono comprese nella disciplina dell'art.1917 cod.civ. che concerne le spese sostenute dall'assicurato per resistere all'Azione del danneggiato, ma devono essere comprese nel massimale e, quindi, se, aggiunte a quanto dovuto per risarcimento di danni ed interessi, non superano tale somma, restano a totale carico dell'assicuratore, mentre sono a carico dell'assicurato se e per la parte in cui, sommate ai danni e agli interessi, eccedono il massimale medesimo. (Conf. 1978-62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)