Sez. 1, Sentenza n. 3721 del 10/04/1998 (Rv. 514431 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE | Consenso del minore ultrasedicenne - Natura - Mancanza del consenso - Conseguenze - Accertamento dell'esistenza del consenso - Momento determinante - Della decisione - Circostanza del compimento dei sedici anni solo successivamente alla chiusura della fase istruttoria - Irrilevanza.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE
In tema di azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale, il consenso del minore divenuto ultrasedicenne nel corso del giudizio a promuovere o proseguire l'azione stessa (art. 273, comma secondo, cod. civ.) costituisce requisito del diritto di azione, integratore della legittimazione del genitore, la cui mancanza deve essere rilevata anche di ufficio dal giudice, in quanto importa l'improseguibilità del giudizio e preclude la pronunzia di merito. Rilevante al fine dell'accertamento dell'esistenza del consenso stesso è il momento della decisione, restando ininfluente la circostanza che il minore abbia compiuto i sedici anni dopo la chiusura della fase istruttoria in sede di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 273 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)