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Sez. 5, Sentenza n. 13140 del 25/10/2001 (Rv. 549824 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Termine di decadenza per la iscrizione a ruolo "ex" art. 17 d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità - Decorrenza di detto termine a partire da una data anteriore al primo gennaio 1990 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549824-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE

Nel quadro della nuova disciplina della riscossione dei tributi introdotta dal d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, il disposto dell'art. 17, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (secondo cui le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base agli accertamenti degli uffici debbono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all'Intendente di Finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo) si applica anche alle imposte diverse da quelle sul reddito e, quindi, anche in materia di IVA. Tuttavia la decorrenza del termine suindicato per la iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di IVA e relativi accessori non può avere inizio da una data anteriore a quella di entrata in funzione del Servizio centrale della riscossione, avvenuta il primo gennaio 1990.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 art. 63 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)