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Sez. 3, Sentenza n. 8451 del 02/08/1995 (Rv. 493525 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE | Ricorso in opposizione e decreto di fissazione dell'udienza di comparizione - Omessa notifica ad alcuni dei contraddittori nel termine perentorio fissato dal giudice - Conseguenza - Estinzione del processo - Esclusione - Integrazione del contraddittorio - Necessità.
Stato
decisa il 1995-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493525-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE

Qualora il ricorso in opposizione agli atti esecutivi con il pedissequo decreto che fissa l'udienza di comparizione non sia stato notificato nel termine perentorio fissato dal giudice ex art. 618 cod.proc.civ. a tutti i legittimi contraddittori, il giudice non può dichiarare l'estinzione del procedimento, ma deve ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ. in un termine perentorio da lui stabilito (nella specie, il ricorso con il quale si contestava la validità della vendita ed il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione non erano stati notificati all'aggiudicatario).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 503, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)