Sez. 3, Sentenza n. 5476 del 30/03/1999 Ud. (dep. 29/04/1999) Rv. 214049 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Costruzione abusiva - Proprietario del suolo non committente dei lavori né esecutore degli stessi - Responsabilità penale - Configurabilità - Condizioni.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In materia di reati edilizi, il proprietario del suolo, qualora non sia committente oppure esecutore dei lavori, può essere ritenuto responsabile del reato di costruzione abusiva e delle connesse contravvenzioni edilizie, qualora lo stesso appaia da una serie di indizi gravi precisi e concordanti quali i rapporti di parentela o di affinità, il destinatario finale della costruzione secondo le norme civilistiche dell'accessione, la situazione economica di chi si affermi esecutore dei lavori e quella differente del proprietario e tutti quei comportamenti, positivi o negativi, da cui si possano trarre prove circa una compartecipazione anche morale all'esecuzione della costruzione abusiva.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)