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Sez. 6, Sentenza n. 45679 del 12/11/2008 Cc. (dep. 10/12/2008) Rv. 241662 - 01

IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Sentenza di proscioglimento - Impugnazione esperibile - Ricorso per cassazione.
Stato
decisa il 2008-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241662-01

IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)

Qualora il G.i.p., richiesto dell'emissione di un decreto penale di condanna, prosciolga invece l'imputato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 459, comma terzo e 129 cod. proc. pen., l'unica impugnazione esperibile è il ricorso per cassazione e non l'appello, pur dopo l'abrogazione dell'art. 594 cod. proc. pen. e la riformulazione dell'art. 593 stesso codice, seguita dalla declaratoria d'incostituzionalità con il ripristino della facoltà d'appello per il P.M..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 594

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)