Sez. 3, Sentenza n. 46646 del 17/10/2007 Cc. (dep. 14/12/2007) Rv. 238443 - 01
IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Richiesta di emissione di decreto penale di condanna - Sentenza di proscioglimento - Impugnazione esperibile - Appello - Ammissibilità - Ricorso per cassazione - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)
L'unico mezzo di impugnazione esperibile contro la sentenza di proscioglimento emessa dal G.i.p. a seguito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, è l'appello e non il ricorso per cassazione. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che tale soluzione consegue non solo all'abrogazione dell'art. 594 cod. proc. pen. che ha fatto venir meno il dato letterale che giustificava l'esclusione dell'appellabilità della sentenza di proscioglimento emessa a norma dell'art. 459, comma terzo, cod. proc. pen., ma anche alle modifiche subite dall'art. 593 cod. proc. pen. che hanno fatto venir meno qualsiasi ostacolo all'appellabilità della sentenza "de qua").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 594, Legge 20/02/2006 num. 46 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 228 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)