Sez. 6, Sentenza n. 31815 del 06/06/2008 Cc. (dep. 29/07/2008) Rv. 240926 - 01
IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Richiesta d'emissione di decreto penale di condanna - Sentenza di proscioglimento - Impugnazione esperibile - Ricorso per cassazione.
IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)
Avverso la sentenza con la quale il giudice per le indagini preliminari, richiesto dell'emissione di decreto penale di condanna, prosciolga l'imputato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 459, comma terzo e 129 cod. proc. pen., deve ritenersi esperibile soltanto il ricorso per cassazione, pur dopo l'abrogazione dell'art. 594 cod. proc. pen. e la riformulazione dell'art. 593 stesso codice, seguita dalla declaratoria d'incostituzionalità con ripristino della facoltà d'appello del P.M. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il suddetto principio, ha precisato che una diversa soluzione comporterebbe l'adozione da parte del giudice d'appello, in caso d'accoglimento del gravame, di una pronuncia d'annullamento non rientrante nei suoi poteri, in quanto esulante dalle tassative ipotesi d'annullamento previste dall'art. 604 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 594
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)