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Sez. L, Sentenza n. 5061 del 15/10/1985 (Rv. 442379 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - PRESTAZIONE LAVORATIVA ECCEDENTE L'ORARIO GIORNALIERO CONCORDATO MA INFERIORE AL LIMITE MASSIMO LEGALE - CARATTERE STRAORDINARIO - TRASFORMAZIONE IN PRESTAZIONE ORDINARIA PER EFFETTO DELLA SUA CONTINUATIVITÀ ED OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442379-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - PRESTAZIONE LAVORATIVA ECCEDENTE L'ORARIO GIORNALIERO CONCORDATO MA INFERIORE AL LIMITE MASSIMO LEGALE - CARATTERE STRAORDINARIO - TRASFORMAZIONE IN PRESTAZIONE ORDINARIA PER EFFETTO DELLA SUA CONTINUATIVITÀ ED OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONI - CONDIZIONI.*

Nel caso in cui la disciplina collettiva stabilisce il normale orario giornaliero in misura inferiore a quello massimo di otto ore previsto dalla legge, la prestazione lavorativa eccedente l'orario concordato ma inferiore al limite massimo legale, va qualificata straordinaria, e quindi retribuita a norma dell'art. 2108 cod. civ.; né a trasformare detta prestazione lavorativa in prestazione ordinaria, e la relativa retribuzione in retribuzione ordinaria (come tale computabile, ai fini delle spettanze per ferie, mensilità aggiuntive, festività e riposi settimanali) è sufficiente il carattere continuativo ed obbligatorio della prestazione stessa, ove manchi un accordo aziendale (la cui prova deve essere rigorosa) che, in relazione alle esigenze dell'azienda, prevede una modifica dell'orario normale concordato. (V 3145/85, mass n 440841; (V 6388/84, mass n 437966).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)