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Sez. L, Sentenza n. 3198 del 15/07/1977 (Rv. 386715 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - POTERE DISCIPLINARE DEL DATORE DI LAVORO - FONTE - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - NATURA DISCIPLINARE DEL LICENZIAMENTO IN TRONCO - CONDIZIONI - LICENZIAMENTO IN TRONCO INTIMATO SENZA L'OSSERVANZA DELLA PROCEDURA PREVISTA DALL'ART 7 DELLA LEGGE N 300 DEL 1970 O DELLE PROCEDURE PIU FAVOREVOLI - NULLITA.*
Stato
decisa il 1977-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386715-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - POTERE DISCIPLINARE DEL DATORE DI LAVORO - FONTE - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - NATURA DISCIPLINARE DEL LICENZIAMENTO IN TRONCO - CONDIZIONI - LICENZIAMENTO IN TRONCO INTIMATO SENZA L'OSSERVANZA DELLA PROCEDURA PREVISTA DALL'ART 7 DELLA LEGGE N 300 DEL 1970 O DELLE PROCEDURE PIU FAVOREVOLI - NULLITA.*

Poiche a norma degli artt 2106 cod civ e 7, primo comma, della legge 20 maggio 1970 n 300 (statuto dei lavoratori), il potere disciplinare del datore di lavoro trova la sua fonte nella contrattazione collettiva, la quale deve contenere la indicazione non soltanto delle singole mancanze e delle relative sanzioni, ma anche delle procedure di contestazione e difesa, il licenziamento in tronco per giusta causa assume natura disciplinare e deve essere comminato con il procedimento garantistico previsto dal citato art 7 dello statuto soltanto nel caso in cui gli accordi collettivi lo inquadrino fra le sanzioni disciplinari e richiamino la disciplina dettata dalla citata norma, restando in ogni caso applicabili ai sensi del successivo art 40, le procedure piu favorevoli previste dagli accordi medesimi. Soltanto in tali ipotesi il licenziamento in tronco intimato senza l'osservanza della procedura prevista dal citato art 7 ovvero delle procedure piu favorevoli ai lavoratori, deve essere considerato affetto da nullita.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)