Sez. 3, Sentenza n. 2565 del 26/04/1982 (Rv. 420428 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DI RISCATTO - AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DI RISCATTO - AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO.*
I diritti di prelazione e di riscatto agrari, di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, possono essere riconosciuti solo a favore di chi coltivi il fondo in forza di un titolo giuridico compreso nella tassativa indicazione del primo comma della citata norma, e non anche di chi abbia esplicato attività di coltivatore di fatto in base ad una detenzione non qualificata del bene, per mera tolleranza, o in virtù di un rapporto derivativo intercorso con l'affittuario. (V 603/82, mass n 418356; (V 354/81, mass n 410818; (V 2135/80, mass n 405797).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)